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Richiesta di ricollocazione dei servizi sanitari di “Villa Tiburtina”

Domenica 11 Febbraio 2007

Nella seduta di Consiglio di venerdi 9 febbraio 2007 è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno in merito ai problemi riguardanti la struttura sanitaria di “Villa Tiburtina” sita in via Casal dei Pazzi.

Le problematiche nascono per il fatto che tale struttura, con servizi di competenza della Asl RMB, è gestita tramite un contratto di locazione stipulato con la Fondazione Spencer (proprietaria dell’immobile), la quale ha aperto da alcuni mesi una procedura di sfratto nei confronti della Asl RMB dovuta a problemi di morosità accumulata.

Nel mese di luglio 2006 sono state quindi effettuate alcune petizioni da parte del Circolo Acli di Ponte Mammolo nonché segnalazioni dirette da parte dei partiti politici del territorio al fine di scongiurare tale chiusura.

Va infatti sottolineato che l’offerta sanitaria di Villa Tiburtina è considerata eccellente e completa per le esigenze del territorio e che ciò è evidenziato dal gran numero di accessi annui, con presenza di aree di eccellenza come la palestra di riabilitazione per la prevenzione delle malattie polmonari.

Al fine di conoscere lo stato dei servizi offerti la Commissione Politiche Sanitarie del 5° Municipio ha avviato una serie di sopralluoghi, a partire dal mese di settembre 2006, al termine dei quali è stata verificata la positività del servizio offerto e la necessità di non giungere al processo di soppressione della struttura.

Il Consiglio Municipale ha perciò deciso, con l’ordine del giorno del 9 febbraio, di chiedere al Presidente del Municipio di farsi portavoce nella Conferenza Sanitaria Locale, affinché la Asl RMB ricollochi i servizi resi alla cittadinanza a Villa Tiburtina presso un’altra sede nella zona di Ponte Mammolo.

Si è inoltre chiesto di chiudere la sede di Villa Tiburtina non prima di aver trovato una nuova sistemazione idonea allo svolgimento dei servizi attualmente erogati.

Determinazione nuove aliquote ICI (e riduzione dell’aliquota per la prima casa)

Mercoledì 24 Gennaio 2007

Nella seduta di mercoledì 24 gennaio, il Consiglio Municipale ha espresso parere favorevole in merito alla determinazione delle nuove aliquote relative all’imposta ICI per l’anno 2007.

Di seguito si riportano le diverse aliquote applicabili per l’anno 2007 agli immobili ad uso abitativo. Va sottolineato che per quanto riguarda le abitazioni principali (prima casa) l’aliquota è stata ridotta dal 4,9 per mille al 4,6 per mille.

 

Aliquota del 4,6 per mille:

1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale della persona fisica e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune

2) unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia 

3) unità immobiliare non locata posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente

4) unità immobiliare concessa in uso gratuito al coniuge e a parenti ed affini entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale

5) unità immobiliari adibite a negozi e botteghe (C1), a laboratori per arti e mestieri (C3) e autorimesse pubbliche (C6), nel caso in cui il soggetto sia titolare dell’attività che in tali locali si esercita, o che sia il rappresentante legale o l’amministratore della società di persone o a responsabilitata che è titolare di tale attività. Tale beneficio è esteso ai soggetti che siano coniuge, parenti o affini entro il 2° grado, nonché al convivente more uxorio (purtroppo si chiama ancora così…) del titolare dell’attività e che alla stessa collaborino.

6) ai terreni e agli altri immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola dal possessore, direttamente o come rappresentante legale di una società di persone o a responsabilità limitata, o dati in gestione gratuita al coniuge, al convivente, ai parenti o affini entro il 2° grado. Restano escluse dall’applicazione dell’aliquota ridotta le abitazioni che abbiano perso il requisito di ruralità

7) unità immobiliari in cui viene esercitata l’attività di vendita o di produzione e vendita al dettaglio, definite come “negozio storico” secondo la deliberazione del consiglio comunale n°139 del 21/07/97

8) unità immobiliari ad uso abitativo per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione nei confronti di soggetti che la utilizzino quale abitazione principale, o di studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altri comuni

Aliquota del 6 per mille:

1) unità immobiliari ad uso abitativo, i cui proprietari siano persone giuridiche (es. società) per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione nei confronti di soggetti che la utilizzino come abitazione principale, o a studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro comune.

Aliquota del 9 per mille:

1) unità immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contrati di locazione da almeno due anni a 1° gennaio 2007.

Aliquota del 4,4 per mille:

1) unità immobiliari destinate ad abitazione, di proprietà dell’Ater di Roma, regolarmente assegnate. Per tali abitazioni trova applicazione la detrazione di 103,29€ prevista dal Decreto Legislativo 504/92

Aliquota dell’1 per mille:

1) unità immobiliari ad uso abitativo messe a disposizione dal Comune di Roma, destinate all’assistenza alloggiativa

 

Viene inoltre riconosciuta un’ulteriore detrazione di 154,94€ ai soggetti in possesso (nel nucleo familiare convivente) di uno dei seguenti requisiti:

a) presenza di disoccupati di lunga durata o inoccupati di lunga durata, di donne in reinserimento lavorativo al 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta ICI

b) presenza al 1° gennaio di non occupati che, già fruitori della cassa inegrazione guadagni dell’indennità di mobilità, abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell’anno precedente

c) presenza di soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data (e da oltre sei mesi) usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione o siano scritti nelle liste regionali di mobilità

d) presenza di titolari di pensione o assegni che alla data del 1° gennaio abbiano già compiuto il 60° anno di età

e) presenza di uno o più figli minori

f) presenza di uno o più diversamente abili, con invalidità non inferiore al 75%