GRANDE VITTORIA Della nostra Associazione sull’Ater
Il Consiglio regionale del Lazio ha sconfessato il Presidente dell’ATER di Roma approvando nella finanziaria il riconoscimento di estinzione del diritto di prelazione pagando il 10% della rendita catastale.
I proprietari non debbono più temere che l’Ater si ricompri il loro alloggio.
Anche le OO.SS. intervenute nell’audizione della commissione di giovedì 18 ad eccezzione dell’unione inquilini hanno criticato l’Ater per questo modo di gestire l’azienda.
Il nostro ringraziamento va all’Assessore Di Carlo che si è dimostrato immediatamente sensibile al problema, ma un ringraziamento particolare va al Consigliere Alagna della Lista Civica Lazio che si è battuto in commissione per sostenere le nostre tesi.
L’altro obiettivo raggiunto è la corretta applicazione della legge in merito all’aumento ISTAT per coloro che devono comprare l’alloggio, infatti l’Ater fa partire l’aumento dell’Istat non da quando l’assegnatario riceve la prima lettera con il prezzo, ma direttamente dal 2002 gravando così pesantemente sul prezzo di acquisto.
Tutti coloro che hanno già acquistato con la legge 560/93 verifichino quanto ha gravato l’aumento Istat sul prezzo di acquisto, perchè è stato calcolato in modo errato.
La nostra Associazione è a disposizione per far recuperare ai proprietari quanto versato in eccesso.
Per ulteriori informazioni potete chiamarmi al 3394581140
Colgo l’occasione per poregere a voi tutti un augurio di Buon Natale e felice Anno Nuovo
Annamria Addante

21 dicembre 2008 alle 14:18
Salve.
Poiché sono interessato a capire come funzionerà il nuovo diritto di prelazione, vorrei capire come funzionerà il nuovo diritto di prelazione. Ho cercato sul sito del consiglio regionale del Lazio uno straccio di pdf..ma ovviamente non c’è nulla…
Idee?
Grazie,
Matteo
Caro Matteo è molto semplice chi vuole cancellare il diritto di prelazione deve versare all’ATER di roma il 10% della rendita catastale.
Lo troverari scritto nella legge finanziaria approvata sabato 20 Dicembre, è chiaro che per trovarla su internet ci vorrà qualche giorno, comunque per qualsiasi informazione e delucidazione c’è l’associazione al 06.23239827 dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00, ovviamente dopo le feste ciao
22 dicembre 2008 alle 10:14
Bravissima come al solito.
Di nuovo carissimi auguri per un felice Natale e un Sereno Anno Nuovo.
C.Pavan
annamaria addante risponde
Grazie, auguri anche a te e famiglia
9 gennaio 2009 alle 12:41
Gentile sig.ra Addante, ho trovato il volantino dell’Associazione nella cassetta della posta che comunicava questa grande vittoria.
Le faccio i miei migliori complimenti nonché i migliori auguri per il 2009 a Lei e famiglia
Stefano
PS – Credo che nel post ci sia un errore. Quando si parla di “rendita catastale” forse si intende “valore catastale”
Annamaria addante risponde
Ti ringrazio per gli auguri che contracambio, i riferimenti al pagamento del 10% è riferito alla cifra che viene indicata per il pagamento dell’ICI ti faccio un esempio categoria A/3 classe 2 Euro 960,62, il 10% è 9.600 euro circa e questa è la cifra da pagare all’ATER per estinguere il diritto di prelazione.
7 marzo 2009 alle 13:35
Buongiorno Annamaria,
e complimenti per tutti i risultati raggiunti.
Ho una domanda da farle e la cito in breve.
Vivo con mia suocera ( intestataria del contratto di locazione) che in tempi brevi dovrà acquistare l’abitazione dove viviamo.
Posso acquistare con la nuova norma del riscatto della prelazione direttamente io l’abitazione ( è mia suocera che lo desidera) pagando all’atto direttamente il 10% in piu o devo aspettare del tempo per rifare un nuovo atto di acquisto ??
la ringrazio anticipatamente e la saluto.
Anna
Annamaria Addante risponde:
Se convivi con tua suocera e sei regolarmente nel contratto, tua suocera può intestare l’alloggio direttamente a te e a lei rimane il diritto di abitazione, senza pagare il 10% della rendita catastale.
23 marzo 2009 alle 15:15
Buongiorno Annamaria,
grazie per la dedizione nello svolgere il tuo lavoro.
Avrei una domanda da farti.
Nel 2004, alla morte di mio padre, l’abitazione dell’ATER, da questi precedentemente acquistata, è stata oggetto di successione per eredità.
Mi chiedevo: nel caso dovessi vendere l’appartamento, devo pagare il 10% del diritto di prelazione.
Grazie mille in anticipo.
Cordiali saluti
Stefano
Annamaria Addante risponde:
purtroppo il diritto di prelazione di eredita.
2 aprile 2009 alle 17:50
Cara Anna Maria,
ti faccio innanzitutto i più sinceri e doverosi complimenti per l’impegno e la passione con cui conduci le tue battaglie a tutela dell’associazione.
Permettimi di porti un quesito: se uno dei figli, intendesse acquistare la casa del genitore defunto, di cui ne ha ereditato una quota parte come e pari agli altri fratelli, deve pagare l’estinzione del diritto di prelazione? E se si, come suppongo, anche per la sua quota, o questa può essere detratta da tale diritto?
Es.:dato 100 il valore cat.le della casa, diviso 4 eredi, l’estinzione è su 100 o 1/4 può essere esente in quanto già in possesso per successione?
Saluti e grazie.
Annamaria addante risponde
Bella domanda, purtroppo il diritto di prelazione deve essere pagato anche dagli eredi, purtroppo non si estegue con il decesso del proprietario.
20 settembre 2009 alle 13:11
sto per acquistare una casa acquistata a sua volta dall’ATER nel mese di febbraio 2006. il proprietario ha riscattato il diritto di prelazione nel mese di luglio 2007 pagamdo il 10% del valore catastale. il prezzo concordato è superiore al 300% del prezzo di acquisto originario.
ci sono problemi? alla luce delle successive deliberazioni dell’azienda vedi la n. 36/2008?
Ringraziandola in anticipo attendo fiduciosa una sua risposta e la saluto cordialmente
Annamaria Addante risponde
Se l’alloggio è stato acquistato dall’assegnatario nel 2006 non lo può vendere e dubito che abbia estinto il diritto di prelazione.
I vincoli per l’acquisto di un alloggio ater sono che per 10 anni non si può vendere ,ridotti a cinque in caso di morte del proprietario,età superiore ai 65,invalidità superiore al 66% che comporti il non utilizzo dell’alloggio che deve essere certificato.
In più c’è il diritto di prelazione che deve essere estinto dietro pagamento del 10%moltiplicato cento della rendita catastale più il 20%iva.
Per cui non credo che lei possa acquistare tale alloggio a meno che non accetti la vendita differita,ma stia attenta perchè per garantirsi ci sono una serie di atti legali da espletare.
10 novembre 2009 alle 18:22
cara anna maria nel settembre 2005 ho comprato casa del’ater legge 24.12. nr.560, avrei intenzione di vendere per andare ad abitare vicino alle figli che si trovano nel comune di Fonte Nuova, io operato di angioplastica, mia mogli un calcinoma alla tiroide con invalidità 65%
Annamaria Addante risponde
Si puoi vendere dopo cinque anni,colgo l’occasione per farti tanti auguri a te e tua moglie.
10 novembre 2009 alle 18:30
continua ferraro posso vendere nel settembre del 2010 passati 5 anni devo avvisare l’ater e pagare il 10% di prelazione la ringrazio per la sua cortese attenzione aspetto una sua risposta grazie
Annamaria Addante risponde
Si passati i cinque anni può vendere pagando il diritto di prelazione.
18 novembre 2009 alle 13:46
sono ferraro e stata molto gentile ha rispondermi, ho riguardato l’invalidità di mia moglie è il 60%, io riformato con la 3° categoria nella Polizia di Stato, cambia qualche cosa? la rigrazio anticipatamente per la sua cortese attenzione le faccio tanti saluti a presto
Annamaria Addante risponde
Bisogna verificare la 3 categoria che invalidità corrisponde.
13 dicembre 2009 alle 15:48
Cara Annamaria,
sono in procinto di vendere il mio alloggio Ater acquisto nel 2005, sul cui contratto è scritto che posso vendere dopo i cinque anni.
Mi potresti spiegare cortesemente in che cosa consiste il diritto di prelazione. Nel caso divessi pagare il 10% delle redita catastale come devo compilare la domanda e a chi deve essere inviata.
Ti ringrazio.
Fabrizio.
Annamaria Addante risponde
Il diritto di prelazione praticamente è una tassa che si paga all’ater per rivendere l’alloggio a prezzo di mercato,avendolo acquistato ad un prezzo politico.
La domanda va indirizzata all’Ufficio alienazione alloggi Dot.Mari viale di Valle Aurelia 286 H, alla domanda va allegato la copia del rogito, codice fiscale, copia documento identità,copia rendita catastale ed eventuiale successione se è deceduto il titolare dell’alloggio.
Si paga il 10%della rendita castale moltiplicato per cento più il 20% iva.
23 gennaio 2010 alle 20:11
Vorrei acquistare un appartamento ATER (regione LAZIO), gia’ riscattato dalla legittima assegnataria con atto di vendita nel 2004. Da un controllo effettuato si e’ scoperto che l’atto di vendita non e’ mai stato trascritto ( o registrato),tant’e’ che la casa risultava al catasto ancora intestata all’Ater. Vorrei sapere se i cinque anni (la proprietaria ha 80 anni) decorrono dalla stipula o dalla trascrizione dell’atto. La ringrazio e Le invio distinti saluti.
Annamaria Addante risponde
Dalla stipula, anche chi ha fatto il patto di futura vendita e poi rogitato in un secondo momento la decorrenza parte dal momento della stipula.
12 aprile 2010 alle 11:19
Ciao Annamaria, sto vendendo la casa ereditata da mio padre e ho trovato non poche difficoltà perchè le informazioni per l’estinzione del diritto di prelazione mi sono arrivate a rate. Ora ho pagato e, salvo il fatto che la raccomandata1, essendo arrivata all’ATER di sabato sarà recapitata non so quando , visto che non so se l’ufficio si prenderà la briga di telefonare alle poste per andarsela a prendere, spero che si risolva tutto bene e in tempo utile. Ti mando un saluto esprimendoti tutta la mia simpatia e ti auguro buon lavoro.
Annamaria Addante risponde
ti ringrazio e spero che tu concluda presto ciao.
20 aprile 2010 alle 12:21
Gentilissima signora Annamaria,
sono un consulente e stò assistendo dei miei clienti nella vendita di un immobile con provenienza ATER da loro ricevuto in eredità dal defunto padre (la moglie in comunione dei beni è a tuttoggi vivente e parte della compravendita). Il rogito sottoscritto dal de cuius è stato trascritto in data 16/06/2005, quindi l’immobile dovrebbe essere libero per la vendita dal giugno prossimo. Avendo reperito per loro conto un acquirente, il quale, informato di tutto, ha accettato di rogitare dopo codesta data, avrei bisogno di sapere:
1- Qual’è la prassi in questa circostanza ?
2- Quanto tempo dovrà passare per effettuare il nuovo rogito dopo aver provveduto a saldare l’onere del 10 % da lei meglio descritto nella presente discussione ?
La ringrazio anticipatamente per la gentile risposta e per l’alacre lavoro che svolge in favore di tutti i contribuenti con la sua associazione.
Andrea FUSCO
Annamaria Addante risponde
Inviare immediatamente la richiesta per estinguere iul diritto di prelazione allegando la certificazione richiesta e attendere che inviano le coordinate bancarie e il prezzo da versare,ingenere ci mettono 120 giorni e altri 30 per dare la liberatoria dopo il versamento.
7 maggio 2010 alle 19:01
Gentilissima Signora Addante
In qualità di erede di un alloggio, acquistato da mia madre nel luglio 2002 dall’ ATER di Roma, in base alla legge 560/93, vorrei ora procedere alla sua vendita.
Ho già pagato all’ ATER il famoso 10% per estinguere il diritto di prelazione che gravava sull’alloggio, ottenendo formale liberatoria in tal senso.
Ora mi viene richiesto, dall’Agenzia immobiliare incaricata della vendita, di fare produrre all’ATER una ulteriore liberatoria che mi consenta di poter vendere l’appartamento.
Sembra infatti che alcuni Notai interpretino il caso b), successione mortis causa, del comma 8 dell’articolo 48 della legge 27/2006 della Regione Lazio, non in maniera retroattiva, per cui io dovrei aspettare 10 anni ( 2012 ), come citato sull’atto di acquisto, e non 5 come appunto prevede la suddetta legge.
L’ ATER, da me interpellata, mi ha confermato che mi trovo nelle condizioni di poter vendere liberamente ( sono trascorsi 8 anni dall’acquisto ) ma non ritiene di rilasciare dichiarazione scritta in tal senso, in quanto la liberatoria inviatami è sufficiente per un’ eventuale vendita.
Le chiedo, pertanto, delucidazioni su quanto espostole e indicazioni sul come comportarmi nel caso mi venga sollecitata la suddetta liberatoria.
Mi è gradita l’occasione per ringraziarla anticipatamente e, nell’inviarle i miei più cordiali saluti, le faccio i migliori complimenti per il suo blog.
Antonio Giammusso
Annamaria Addante risponde
Cambi Agenzia,perchè sono degli incapaci e evidentemente hanno a che fare con notai sprovveduti.
E gli dica che la riduzione mortis causa significa che il tempo viene ridotto da 10 a 5 proprio perchè si è verificato l’evento, ovvero che il compratore è deceduto e l’erede può decidere di vendere quando vuole.
Le torno a ripetere cambi agenzia perchè altrimenti si troverà in altri guai se questi ragionano in questo modo.
Si faccia dire quali sono i notai che interpretano in quel modo che ci voglio parlare e gentilmente mi faccia sapere che agenzia è perchè vorrei chiarirle le idee se è possibile.
Certo che l’ignoranza in questo paese aumenta ogni giorno di più.
Cordiali saluti
21 maggio 2010 alle 10:56
Gentile signora Addante
Sono in trattativa per l’acquisto di un alloggio ATER del Testaccio
la venditrice ha ricevuto l’alloggio in eredità dall’assegnataria recentemente deceduta.
l’assegnataria aveva sottoscritto con l’ATER patto di futura vendita nel 1999 e contratto di trasferimento della proprietà nel dicembre 2006.
solo nell’atto notarile del 1999 si fa riferimento al limite dei 10 anni per la successiva possibile alienazione dell’immobile. Non se ne fa invece cenno nell’atto notarile del 2006.
La signora ha fatto ora istanza all’ATER per poter estinguere il diritto di prelazione
la mia domanda è: i 10 anni (nel caso di specie i 5 anni) per poter vendere l’immobile decorrono dalla data del rogito del patto di futura vendita o del successivo rogito della vendita (e quindi dal 1999 o dal 2006) ??.
Sento opinione diverse ma lei mi sembra la più esperta della materia.
La ringrazio e le porgo cordiali saluti.
Dante D’Alessio
Annamaria Addante risponde
I 10 anni decorrono dal PATTO di FUTURA VENDITA, se ha fatto la domanda adesso l’Ater ci mette 120 giorni per rispondere,vi conviene sollecitarli dopo 30 giorni.
25 maggio 2010 alle 10:56
Annamaria buongiorno, le faccio i complimenti per tutte le informazioni chiare che è riuscita a dare alla varie domande.
Le pongo una domanda aanche io perchè non ho capito bene una ocsa.
Le sintetizzo:
A mia suocera le è arrvata l’offerta da parte dell’ater di comprare la casa dove abita,lei ha intenzione di pagare tutto l’importo immediatamente valore catastale €. 118.000,00 a lei con gli sconti le verrebbe €. 85.000,00. Ora se lei paga tutto subito, deve sempre aspettare 10 anni prima di rivenderala? Il pagamento del diritto di prelazione è in base al valore catastale indicato? Grazie e buona giornata
AnnaMaria Addante risponde
Anche se paga subito deve aspettare 10 anni ridotti a cinque se ha più di 65 anni o se ha una invalidita superiore al 66%.Il diritto di prelazione è il 10% della rendita catastale moltiplicato per cento più 20% iva.
Ma se il prezzo per l’acquisto è di 118.000,00 perchè lo paga 85.000,00? al prezzo si deve fare lo sconto del 30% se avi abita da 20 anni e più un 10% per il pagamento in contanti,
29 maggio 2010 alle 15:45
Grazie Annamaria per la risposta.
Cosa succede se mia suocera non è intenzionata a comprare casa, può rimanere li con lo stesso affitto?
Dal momento che l’appartamento è grande può chiedere all’ater che gli venga assegnata una casa più piccola.
Garzie e buon lavoro
Enrico
Annamaria Addante risponde
Se sua suocera non compra nessuno la può cacciare a meno che non superi il reddito di decadenza a quel punto è obbligata all’acquisto o deve lasciare l’alloggio.
Ma se lei non supera tale reddito può rimanere tranquillamente nel suo alloggio e non è obbligata a lasciarlo anche se è grande.
Se vuole può chiedere uncambio con una casa più piccola,ma vi conviene?
Ma perchè non lo comprate? Non vorrei che poi ve ne pentite.
31 maggio 2010 alle 12:30
grazie ancora per tutte le informazioni. Come si calcola il reddito di decadenza? in quella abitazione ci abita mia suocera che percepisce circa €. 800,00 di pensione, in più mia moglie ha mantenuto la residenza anagrafica in quella abitazione e lei ha una busta paga di circa €. 600,00.
Perchè siamo incerti nel comprarla??
Mia suocera ha tre figli 2 femmine e un maschio. tutte sposate tranne il maschio.Se prendessimo noi casa significherebbe aprire un muto che andrebbe pagato dai 3 figli. Mio cognato e mia cognata hanno una loro casa e stanno già pagando un mutuo. La potremmo comprare io e mia moglie, però divremmo dare dei soldi ai 2 fratelli, in più se la comprassi io dovrei tenere mia suocera con me, sono giovane e ho una bimba di 5 anni e vado d’accordo con mia moglie, non possiedo una casa di mia proprietà è vero, però mi sento ugualmente un uomo felice che sta facendo dei sacrifici per comprare una piccola casa. Non me la sento proprio di vivere con mia suocera, voglio gustarmi la vita matrimoniale meravigliosa che ho, dovrei pagare un prezzo a mio avviso alto dover vivere con mia suocera.
Annamaria Addante risponde
Lei HA RAGIONE la FELICITA? prima di tutto e gli faccio tanti auguri di cuore e con affetto.
Per chiarire meglio la sua posizione il reddito di sua suocera e di sua moglie non sono redditi di decadenza,ma lei lavora e a quel reddito deve aggiungerci anche il suo altrimenti deve fare la separazione legale anche se non è residente nell’alloggio.
Per maggior chiarezza se nell’alloggio vi ha la residenza solo sua moglie e la madre, lei può comprare l’alloggio della madre e non deve dare i soldi a nessun fratello e sorella, perchè non avendo più il domicilio i fratelli hanno perso il diritto all’alloggio e non possono accampare nessun diritto, specialmente quella che ha già una proprietà.
Per cui sua suocera potrebbe acquistare l’alloggio intestandolo alla figlia (sua moglie) mantenendo il diritto di abitazione finchè vive e alla sua morte (tra cento anni) sua moglie è l’unica proprietaria dell’alloggio.
3 giugno 2010 alle 07:57
La ringrazio ancora di cuore per tutte le delucidazioni che mi ha fornito.
Proprio ieri sera vi è stata una piccola riunione di famiglia, dove i 3 fratelli (tra cui mia moglie) sarebbero intenzionati a comprare quella casa.
Ora l’offerta di vendita che ci ha mandato l’ater è abbastanza chiara anche se ci sono delle cose che non riusciusciamo a capire.
Ora vorrei da lei un consiglio, ci conviene avere dei contatti diretti con loro oppure è meglio che ci appoggiamo (ovviamente pagando) alla sua organizzazione in modo di avere assistenza qualificata e precisa?
Un’alta domanda che le faccio e che non mi sembra di avere letto qui sul blog è questa: abbiamo intenzione di comprare casa, vorremmo chiedere un mutuo ad una banca di circa €. 90.000,00 farlo a 20 anni con ovviamente ipoteca sulla casa in questo modo la pagheremmo subito , tra 10 anni estinguere il diritto di prelazione e mettere la casa in vendita, estinguendo il mutuo con la banca che ci ha fornito i soldi. Lei pensa che si puà fare oppure ci sono dei vincoli particolari.
Dottoressa se volessi avere un contatto diretto con lei posso (tramite appuntamento) venire nel suo ufficio? come sempre la ringrazio e le auguro una buona giornata.
Enrico
Annamaria Addante risponde
Se mi viene a trovare le spiego tutto meglio,anche perchè gli anni sono 5 e non 10.l’associazione è in via Elisabetta Canori Mora 15/21 dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00 tel.06 23239827, l’aspetto.
7 giugno 2010 alle 21:16
Ciao Annamaria. I miei genitori, assegnatari, hanno acquistato un immobile IACP nel dicembre 1995. Ora, in seguito al decesso di mio padre sono diventato comproprietario di 1/12 e vorrei acquistare le quote dei miei familiari. come funziona il diritto di prelazione IACP? debbo pagare? e quanto? Ti ringrazio. Cordiali saluti. Antonio.
Annamaria Addante risponde
Il diritto di prelazione lo paga chi vende e non chi acquista.
Comunque è il 10% della rendita catastale moltiplicata per cento più il 20% iva.
9 giugno 2010 alle 07:35
Perfetto Annamaria la prossima settimana la vengo a trovare presso l’associazione all’indirizzo che mi ha dato, sarà un piacere conoscerla di persona
Per il momento la ringrazio infinitamente per tutto.
Saluti
Enrico
Annamaria Addante risponde
OK. l’aspetto
17 giugno 2010 alle 09:42
Annamaria buongiorno, vorrei venire presso l’associazione Lunedi 21 Giugno intorno alle 17,00, ho provato svariate volte a telefonare al numero che lei mi ha dato ma senza successo, le chiedevo se potevo venire ugualmente o se bisogna fissare un appuntamento.
la ringrazio come sempre.
Enrico
Annamaria Addante risponde
Si può venire lunedi alle ore 17.30.
18 giugno 2010 alle 16:45
Ottimo Annamaria ci vedremo Lunedi 21 ore 17,30.
saluti
Enrico
annamaria addante risponde
Ok, a lunedì
1 luglio 2010 alle 14:53
Gent.ma Sig.ra Addante,
nel mese di settembre 1996 mia madre ha firmato rogito per l’acquisto di un immobile sito a Milano; ho presenziato all’atto quale garante per il mutuo, non è mai stato fatto cenno ad alcun diritto prelazione nei confronti dell’Aler in caso di vendita successiva.
Nel mese di febbraio 2001 mia madre è venuta a mancare, essendo unico erede ho verificato l’atto di acquisto e ho visto che risultava solo il vincolo di 10 anni per poterlo vendere.
Al termine dei 10 anni (settembre 2006), avendo serie difficoltà a sostenere il pagamento delle rate del mutuo acceso su detto immobile, ho affidato la vendita dell’appartamento ad una agenzia immobiliare, alla quale ho consegnato, oltre al resto, copia dell’atto di acquisto da parte di mia madre e atto di successione; in dicembre 2006 ho firmato compromesso e in marzo 2007, davanti ad un notaio, abbiamo rogitato per la vendita a prezzo di mercato.
Ho versato buona parte di quanto incassato per l’estinzione del mutuo, il nuovo acquirente attualmente abita nell’appartamento nel quale ha provveduto ad effettuare costose ristrutturazioni.
Poco tempo fa ho ricevuto una telefonata da parte dell’acquirente e dal notaio che mi chiedevano informazioni riguardo all’estinzione del diritto di prelazione nei confronti dell’Aler.
Sono caduto dalle nuvole: ho controllato nuovamente il rogito firmato da mia madre e non compariva alcun riferimento a detto vincolo, ma veniva riportata la dicitura “per quanto non esplicitato nell’atto si fa riferimento alle legge 560/93”.
Vero che la legge non ammette ignoranza, ma nè l’agenzia immobiliare (una delle società più affermate nel campo della vendita immobiliare) nè il notaio mi hanno mai parlato di questo particolare.
A questo punto ho chiesto al notaio una soluzione: mi ha invitato a fare richiesta di estinzione all’Aler come se nulla fosse.
Un consiglio da parte sua mi sarebbe di grande aiuto.
Inoltre, quali responsabilità sono a carico dell’agenzia e del notaio … anche perché noi che non siamo preparati su certi argomenti, coinvolgiamo professionisti e pubblici ufficiali ma poi le responsabilità ricadono solo su di noi?
La ringrazio in anticipo e la saluto cordialmente.
Annamaria Addante risponde
Il notaio esiste perchè deve garantire l’acquirente nella vendita,per cui è responsabilità del notaio che ha fatto l’atto senza verificare cosa diceva la legge 560/93.
Per cui a mio avviso lei si deve rifare nei confronti del notaio, anzi più precisamente è l’acquirente del suo alloggio che deve rifarsi nei confronti del notaio, se questo acquirente si rivolge a un bravo avvocato vedrà che le darà ragione,perchè il compito del notaio è quello di ferificare gli atti e non avrebbe dovuto rogitare mancando la liberatoria.
Comunque è anche una questione di interpretazione perchè sembrerebbe che la legge 560/93 il diritto di prelazione lo stabilisce per gli alloggi venduti con la 513/77 e non per la 560/93 anche perchè i prezzi di acquisto sono diversi.Con la 513/77 lo sconto è del 30% più il 10% se pagato in contanti(mutuo) la 560/93 lo sconto è del 20% più il 10%,inoltre con la 560/93 si paga in base alla rendita catatstale con la 513/77 era la stima UTE considerata anche la vetustà,insomma i prezzi erano molto inferiori.
5 luglio 2010 alle 14:34
Gent.ma Sig.ra Addante,
il prossimo settembre acquisterò una casa a Roma che a suo tempo fu acquistata dallo IACP ( oggi ATER) di Roma con regolare atto noraile del 06/1977 ( registrato il luglio 1977).
In particolare l’immobile fu assegnato ad aprile ‘61 in affitto con patto di futura vendita e successivamente acquistato a giugno ‘77 con atto registrato regolarmente ( acquisto di piena proprietà). Io sto acquistatando dai leggittmi eredi ( i tre figli) della persona che stipulò il contratto di acquisto, oggi deceduta. La particolarità è che sull’atto notarile del ‘61 come del ‘77 risulta che il diritto di prelazione dell’Ente cessorio durava solo due anni dalla data di firma del contratto di vendita( è proprio esplicitato).
Nonostante questo Il notaio al quale mi sono rivolta per il rogito ha richiesto una dichiarazione da parte dello IACP attestante l’assenza del diritto di prelazione a favore dell’istituto stesso.
I venditori dell’appartamento non vogliono interessarsi di questa dichiarazione perchè a loro detta quanto citato nell’atto è già sufficiente a garantire la mancanza di diritto di prelazione sull’immobile stesso, e io di mio non posso richiedere questa dichiarazione per motivi di privacy ( così mi è stato risposto dal personale dell’ente stesso quando ho telefonato per esporre il mio problema). Secondo lei, effettivamente posso stare tranquilla e pensare che l’appartamento è libero da qualsiasi diritto di prelazione da parte dello IACP? Devo comunque esigere da parte dei venditori questa “famosa” dichiarazione?
Annamaria Addante risponde
Lei non deve pagare nessun diritto di prelazione e se le posso dare un consiglio cambi notaio.
Perchè se un notaio nonostante che nell’atto vi sia scritto che il diritto di prelazione scade dopo due anni e chiede all’Ater la liberatoria,significa che lei aspettera 120 giorni per avere la risposta dall’ater che non deve pagare nulla,in quanto il diritto di prelazione si paga solo per gli alloggi acquistati con la legge 513 dell’agosto 1977 e con la legge regionale 24 del settembre 1991 e la legge 560 del 1993.
Dato che l’alloggio è stato venduto a giugno del 77 lei non deve pagare proprio nulla.
Le posso consigliare il notaio Ungari-Trasatti di viale liegi 16 ottimo notaio che conosce benissimo tutte le problematiche dell’Ater.
6 luglio 2010 alle 11:53
La ringrazio tantissimo della risposta tempestiva e chiarificatrice. Seguirò i suoi consigli. Colgo l’occassione per inviarLe i miei più distinti saluti
Annamaria Addante risponde
Grazie contracambio con piacere